Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DEL CONTENDERE PER AMMISSIONE AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI (26.4)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2024

Il ricorso avverso il diniego di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere qualora la Stazione Appaltante ricorrente, a seguito di riesame ministeriale in via di autotutela, consegua l'ammissione al fondo, ottenendo la piena soddisfazione del bene della vita originariamente richiesto.

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