LEGITTIMITÀ DEI TERMINI PERENTORI NELLE PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI TERZO SETTORE (55)
Ad avviso del Collegio, l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle relative domande di partecipazione relativamente all’anno 2026 da parte dell’Amministrazione comunale costituisce una legittima espressione dell’autonomia amministrativa dell’ente procedente nella regolamentazione della procedura e, in quanto non vietata espressamente né dall’art. 55 del D.lgs. 117/2017 né dalle correlate Linee guida adottate con il D.M. 72/2021, non trasforma la scelta degli ETS da accreditare mediante accreditamento in una procedura competitiva concorrenziale di natura “chiusa” arrecante un pregiudizio ai soggetti interessati a parteciparvi.
Mediante l’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande, rispettivamente, per il 2026, il 2027 e il 2028, la Pubblica Amministrazione non ha posto un blocco all’ingresso dell’accreditamento, ma ha assicurato, mediante una procedimentalizzazione temporale finalizzata a garantire un’ordinata fase di controllo dei requisiti – prodromica alla stipula del patto di accreditamento per la realizzazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici nel territorio comunale anno per anno –, che gli operatori interessati fossero posti in condizione di partecipare alla procedura selettiva godendo di un congruo arco temporale per presentare la loro domanda relativamente a ogni anno del triennio individuato nell’avviso.
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