Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI SOCIO SANITARI - ACCREDITAMENTO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI ESECUZIONE - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE SUFFICIENTE (83)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Premesso che l’assunto secondo cui “l’accreditamento, rilasciato da ciascuna Regione, ha valenza nel solo territorio regionale in cui è stata rilasciato, non potendo ritenere valido l’accreditamento rilasciato da altre Regioni” è una interpolazione difensiva delle parti resistenti, non rinvenendosene traccia testuale nella nota suindicata, deve osservarsi che essa si limita ad affermare il principio secondo cui il rilascio dell’accreditamento regionale è subordinato al possesso dell’autorizzazione assentita dalla medesima Regione, laddove nella specie l’accreditamento non viene in rilievo quale presupposto (esclusivo ed auto-sufficiente, salva la stipula degli accordi contrattuali ex art. 21-quinquies d.lvo n. 502/1992 ai fini dell’esecuzione “a carico” del SSN) per lo svolgimento dell’attività sanitaria all’interno della Regione, ma quale “requisito idoneativo” ai fini della partecipazione alla gara, il cui esito favorevole (e non il mero accreditamento) costituisce il titolo legittimante l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie.

Ulteriore conferma di quanto esposto si ricava dall’art. 1 Reg. Reg. n. 1/2007, laddove prescrive che “l’accreditamento istituzionale ha come obiettivo la regolazione dell’ingresso nel mercato sanitario dei soggetti che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, attivando un processo permanente di promozione e miglioramento della qualità dei servizi sanitari e socio sanitari. Esso costituisce parte integrante di una articolata sequenza di istituti, strettamente collegati e da considerare in modo unitario, disciplinati dagli articoli da 8-bis a 8-quinquies e dall’art.8-octies del D.Lgs 30 dicembre 1992, n°502, così come introdotti dal D.Lgs19 giugno 1999, n°229; in tale sequenza le diverse fasi concernono l’autorizzazione delle strutture sanitarie alla realizzazione ed all’esercizio, l’accreditamento istituzionale, la stipula degli accordi contrattuali, l’attivazione di un sistema di monitoraggio e controllo sul mantenimento dei requisiti, sulla qualità dell’assistenza e sull’appropriatezza delle prestazioni rese, nonché sul rispetto degli accordi contrattuali”: si evince infatti da tale previsione uno stretto collegamento, per quanto di interesse, tra accreditamento ed accordi contrattuali, da cui deve invece ritenersi estranea la modalità di affidamento incentrata sul ricorso a procedure di evidenza pubblica.

A diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi per quanto concerne l’accreditamento ex Reg. reg. n. 4/2014, il cui art. 2 (“Definizioni”) prevede, alla lett. e), che si intende per accreditamento “il provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione”, individuandolo quale requisito abilitante indipendentemente dalle modalità di affidamento (le quali, ai sensi dell’art. 44 l.r. Campania 23 ottobre 2007, n. 11, “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”, devono ispirarsi ai principi europei e nazionali in tema di evidenza pubblica): tuttavia, come si è detto, la lex specialis della gara in esame configura la suddetta tipologia di accreditamento come requisito di idoneità alternativo a quello di tipo istituzionale, il quale quindi, nella versione non territorialmente limitata, riveste il ruolo di requisito idoneativo sufficiente ai fini della partecipazione alla gara in esame, per le ragioni in precedenza illustrate.

Deve solo aggiungersi che le conclusioni cui è pervenuto il Collegio sono conformi ai principi già affermati dalla Sezione in subiecta materia, come enucleati in particolare dalla sentenza 14 dicembre 2021, n. 8353, laddove si afferma (cfr. par. 13.8.) che “il possesso dell’accreditamento rilasciato da altre Regioni - nel caso di specie, dalla Regione Lombardia - si pone quale requisito di affidabilità ulteriore, pienamente e pianamente abilitante anche in altre Regioni (…) essendo la previsione del possesso di accreditamento istituzionale regionale collegata anche alla presupposta autorizzazione regionale, un soggetto autorizzato ed accreditato in Lombardia - come è nel caso di specie - deve essere necessariamente ammesso alla partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto, di cui si controverte, perché i requisiti per ottenere l’autorizzazione sanitaria e l’accreditamento non differiscono da Regione a Regione”.


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ACCREDITAMENTO: L'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff); 
ACCREDITAMENTO: L'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff); 
ACCREDITAMENTO: L'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff); 
ACCREDITAMENTO: L'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff); 
AUTORIZZAZIONE: Nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, del Regolamento, si intende l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all'esercizio dell'attività di attestazione di cui all'art...
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;