Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO INCOMPLETO: ILLEGITTIMO IL RICORSO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE (59.4)

ANAC DELIBERA 2025

L'Autorità ha osservato che "alla luce della definizione di accordo quadro ("l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"), il ricorso a tale strumento pare presupporre che siano stabilite tutte le condizioni dell'affidamento e, dunque, anche quelle concernenti le modalità con cui dovranno svolgersi le prestazioni o le opere che saranno aggiudicate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante. Ciò, in particolare, dovrebbe valere quando l'accordo quadro sia stato sottoscritto con un unico aggiudicatario, in quanto l'ipotesi in cui lo stesso non contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture è riferita nell'art. 5 comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 solo all'accordo sottoscritto con più operatori economici, tra i quali, infatti, è necessario riaprire il confronto competitivo.

Peraltro, anche in quest'ultima ipotesi sono solo alcuni termini della prestazione a poter essere definiti nella fase successiva in cui è aggiudicato il singolo contratto" (Delibera 483/2018; cfr. anche Atto del Presidente dell'Autorità del 6.12.2023, più di recente nello stesso senso e con specifico riferimento ad affidamenti finanziati con fondi PNRR).

Le esposte considerazioni, seppur relative al d.lgs. 50/2016, appaiono pacificamente estensibili all'accordo quadro previsto dal d.lgs. 36/2023, stante la sostanziale continuità di disciplina tra i due codici; dovendosi peraltro opportunamente distinguere dall'ipotesi in cui l'accordo quadro abbia ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria 0 straordinaria in cui sono previste delle semplificazioni progettuali (cfr. art. 41 CO. 5 e 5bis d.lgs. 36/2023) e non la realizzazione di nuove opere, come nel caso di specie.

In sintesi, può ritenersi che in caso di realizzazione di nuove opere, in cui sia posto a base di gara un progetto incompleto, e quindi nel caso in cui la cui esatta individuazione delle prestazioni dovute siano individuate in un momento successivo, non sia legittimo il ricorso all'accordo quadro con unico fornitore, ex art. 59, CO. 1 e CO. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)