Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMO L'ACCORDO QUADRO PER FARMACI ESCLUSIVI CON INDICAZIONE DEL SOLO VALORE MASSIMO (59.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza
2026
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso gli atti di indizione di una procedura negoziata per accordi quadro monofornitore di farmaci esclusivi che lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto per mancanza di indicazione delle quantità, qualora sia prefissato il valore massimo stimato dell'appalto, in quanto tale modalità soddisfa i requisiti di determinabilità previsti dalla normativa nazionale ed eurounitaria.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

