Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA SCELTA DI ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER FARMACI BIOLOGICI (59.1)

TAR LAZIO RM Sentenza 2026

La scelta della stazione appaltante di configurare l'affidamento di farmaci biologici tramite accordo quadro multi-operatore non è sindacabile nel merito se non per macroscopica illogicità, risultando anzi una misura proporzionata per bilanciare la concorrenza con l'esigenza di assicurare la disponibilità di più opzioni terapeutiche ed evitare interruzioni delle cure dovute a carenze di fornitura di un singolo produttore.

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