Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA DETERMINAZIONE DEL SOLO MASSIMALE DI SPESA NEGLI ACCORDI QUADRO PER FARMACI ESCLUSIVI (59.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2026

L'impugnazione immediata del bando di gara da parte di un operatore economico che non ha partecipato alla procedura è ammissibile solo in presenza di clausole 'escludenti'. Non rivestono tale natura le clausole di un accordo quadro che omettono l'indicazione di quantità e prezzi unitari, qualora sia indicato il valore massimo stimato dell'appalto e l'operatore possa valutare la convenienza dell'offerta sulla base di dati storici e della normativa di settore che regola il prezzo dei farmaci esclusivi.

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