Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'INDICAZIONE DEL SOLO VALORE MASSIMO NELL'ACCORDO QUADRO PER FARMACI ESCLUSIVI (59.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza 2026

È legittima la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro monofornitore avente ad oggetto farmaci coperti da privativa industriale anche qualora la stazione appaltante ometta l'indicazione delle quantità esatte delle forniture, limitandosi alla fissazione del valore massimo stimato dell'appalto, in quanto tale modalità soddisfa i requisiti di determinatezza dell'oggetto e non lede la sfera giuridica dell'operatore economico, il quale resta libero di valutare l'opportunità dell'investimento in relazione all'alea contrattuale.

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