ACCORDO QUADRO: RICHIEDE DI INDICARE CONDIZIONI OGGETTIVE PER DETERMINARE L'O.E. CHE ESEGUIRA' LA PRESTAZIONE (59.4)
L'accordo quadro, anche se misto o senza rilancio, richiede la fissazione di "condizioni oggettive" per determinare quale operatore eseguirà la prestazione. Il riferimento generico alle "esigenze cliniche", senza adeguata istruttoria o parametri specifici (es. livelli di servizio, caratteristiche tecniche), rende la scelta arbitraria e non trasparente, impedendo agli operatori di formulare un'offerta consapevole.
Con riferimento a tale presupposto, il considerando 61 della direttiva 2014/24/CE precisa che “le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ottenere lavori, servizi o forniture specifici contemplati dall’accordo quadro, o richiedendoli da uno degli operatori economici determinato in base a criteri oggettivi e secondo i termini già stabiliti, o aggiudicando un appalto specifico per i lavori, i servizi e le forniture in questione in base a una mini-gara tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro. Onde assicurare la trasparenza e la parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero indicare nei documenti di gara per l’accordo quadro i criteri oggettivi su cui si baserà la scelta tra quei due metodi di esecuzione dell’accordo quadro. Tali criteri potrebbero per esempio riguardare la quantità, il valore o le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, compresa l’esigenza di un grado di servizio più elevato o di un livello di sicurezza rafforzato, o l’evoluzione del livello dei prezzi rispetto a un indice dei prezzi prestabilito […]”. Nel caso in esame, il generico riferimento alle “esigenze cliniche” dell’ente aderente, quale unico criterio di selezione dell’operatore economico cui rivolgere l’ordinativo di fornitura, non appare idoneo a soddisfare il requisito della preventiva definizione delle “condizioni oggettive” per l’affidamento dei contratti attuativi.
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