ACCORDO QUADRO: L'ENTE E' TENUTO AD INDIVIDUARE IL VALORE MASSIMO STIMATO DELL'OPERAZIONE (59.1)
Nel contesto fattuale in esame, il Collegio osserva che l’accordo quadro è definito dall’art. 2, comma 1, lett. n), dell’Allegato I.1 del codice dei contratti pubblici come “l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;”.
La disposizione richiamata recepisce l’art. 33, par. 1, della Dir. 2014/24/UE, che, letteralmente, non prevede l’obbligo tassativo di indicare il valore stimato dell’operazione, disponendo che ciò può solo avvenire “se del caso”.
Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 17 giugno 2021, C-23/20, in particolare punti 53, 54, 61, 62, 63 e 64), ha statuito che la sola interpretazione letterale “non è concludente al fine di determinare se un bando di gara debba indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro. Tuttavia, alla luce dei principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dall’art. 18, par. 1, Dir. 2014/24 nonché dell’economia generale di tale direttiva, non si può ammettere che l’amministrazione aggiudicatrice si astenga dall’indicare, nel bando di gara, un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro”.
Ciò premesso sotto il profilo definitorio dell’istituto, si rileva che l’art. 59 del d. lgs. n. 36/2023 prevede, al comma 1, la possibilità di concludere accordi quadro previa “… ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” e la medesima disposizione, sempre al comma 1, precisa che: “L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.”.
L’individuazione del fabbisogno rientra nella necessaria e prodromica fase di programmazione della domanda pubblica, che dispiega una portata lato sensu autorizzatoria sugli acquisiti operati a valle, in conformità (anche) ai principi di parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 18, par. 1, della Dir. 2014/24.
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