Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO: IL SUBAPPALTO PUO' ESSERE CHIESTO SOLO IN RELAZIONE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI (105)

TAR EMILIA PR SENTENZA 2025

La ricorrente chiedeva l’autorizzazione al subappalto per i servizi costituenti esattamente l’oggetto dell’Accordo Quadro.

La Stazione appaltante rispondeva a detta istanza rigettandola, con la precisazione che la richiesta di subappalto “non può essere presentata in riferimento all’accordo quadro. Ogni richiesta di subappalto deve pertanto essere riferita all’applicativo citandone il numero e il CIG”, e tale motivazione è corretta e priva di vizi in quanto l’Accordo Quadro è un contratto normativo dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori (con riferimento a TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22/05/2023, n. 8633, ma anche all’art. 1 dell’Accordo Quadro in esame), derivandone che il subappalto, quale strumento che incide sulla fase esecutiva, si concretizza solo nei singoli contratti applicativi, per necessitare pertanto di un’autorizzazione legata alla specifica prestazione oggetto del contratto applicativo il quale, nel caso concreto, poteva essere stipulato, a norma dell’accordo quadro sottoscritto, soltanto dopo che la ricorrente avesse comprovato la propria capacità esecutiva (condizione non avveratasi, attesa la mancata prova dei requisiti, a cui è conseguita la risoluzione dell’Accordo Quadro).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)