Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI: QUANDO SONO STABILITI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SINGOLE FORNITURE, L'ENTE NON PUO' DISCOSTARSENE (59.4)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

In base alla disciplina di gara l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare tra i fornitori aggiudicatari dell'Accordo quadro (con più Operatori Economici) quello che avrebbe erogato lo specifico ausilio, sulla base della maggiore rispondenza alle specifiche esigenze dell’assistito, motivando la scelta con ragioni di ordine strettamente clinico, in relazione alle specifiche esigenze terapeutiche individuate e prescritte dal medico specialista.

La ricorrente sottolineava che agli aggiudicatari, “successivamente all’affidamento”, sarebbe dovuta essere richiesta la fornitura, sulla base di richieste di volta in volta tese a soddisfare le “motivate specifiche esigenze tecnico funzionali e cliniche dei chirurghi” e, quindi, dei pazienti, in corretta applicazione del principio di “appropriatezza terapeutica”. Ribadiva -in particolare- che l’Amministrazione aveva “dettagliato” la percentuale del 70% del fabbisogno totale dei dispositivi medici in questione prima dell’affidamento dell’Accordo quadro, ed anche prima della predisposizione della graduatoria, per ciascun lotto e denunciava quindi che -in violazione della disciplina di gara- si era così fissata una aliquota di ripartizione “per operatore economico”, prima dell’aggiudicazione e della stipula dell’Accordo quadro, in modo da affidare, direttamente e preventivamente, per ogni lotto, una percentuale specifica e fissa di fornitura a ciascun concorrente.

Tale predeterminazione del “fabbisogno per singolo operatore economico”, oltre che non prevista dalla procedura di gara, sarebbe stata anche ultronea, poiché il “fabbisogno totale presunto annuale” era stato già calcolato al momento dell’indizione della gara e allegato al Capitolato Tecnico.

La censura è fondata, in quanto l’Amministrazione, una volta emanata la lex specialis di gara, non può agire discostandosi da essa, pena l’illegittimità del proprio operato.

Nemmeno il richiamo dell’Amministrazione all’art. 59 D. lgs. n. 36/2023, relativo agli accordi quadro, può giustificare il mancato rispetto, in itinere, delle fasi di gara indicate nel bando.

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