INOPPONIBILITÀ AI TERZI DELL'ACCORDO BONARIO E MANCATA PROVA DEL NESSO DI CAUSALITÀ (239.1)
L'accordo bonario, essendo istituzionalmente volto a prevenire potenziali liti e ridurre danni, non può essere utilizzato per dimostrare la sussistenza di una fattispecie di danno nei confronti di un terzo estraneo al rapporto negoziale. Gli accertamenti svolti in sede di accordo bonario non sono opponibili a chi non vi ha partecipato, in virtù del principio di relatività del contratto ex art. 1372 c.c., né possono sopperire alla mancanza di prova sulla derivazione causale immediata e diretta del danno dalla condotta dell'amministrazione.
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