CALCOLO DEI TERMINI DI DECADENZA PER L'AZIONE GIUDIZIARIA POST ACCORDO BONARIO: SI APPLICA L'ART. 155 COMMA 1 DEL C.P.C. (205.6BIS)
Il termine di cui all’art. 205, comma 6-bis, va qualificato come un termine a decorrenza successiva: si applica dunque l’art. 155, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”.
Nel caso di specie l’atto a partire dal quale si calcola il termine è la scadenza dei 45 giorni per l’accettazione dell’accordo bonario: tale termine di 45 giorni scadeva pacificamente l’11 aprile 2022 e, applicando l’art. 155, comma 1, c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2012, n. 1418), il 12 aprile 2022 è il primo dei 60 giorni previsti dall’art. 205, comma 6-bis, d. lgs. 50/2016 e conseguentemente l’ultimo dei “successivi sessanta giorni” entro il quale doveva, a pena di decadenza, instaurarsi il giudizio era venerdì 10 giugno 2022.
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