Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE L'ACCESSO AGLI ATTI ESECUTIVI PER L'OPERATORE CHE NON HA PARTECIPATO ALLA GARA (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA Sentenza 2026

La legittimazione all'accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990 è negata all'operatore economico che non ha partecipato alla gara, poiché egli non è titolare di un interesse qualificato e differenziato rispetto agli atti della fase esecutiva. Parimenti, l'accesso civico generalizzato non può essere esperito per finalità puramente egoistiche o esplorative, volte a sollecitare una riedizione della gara in assenza di indizi di illegittimità, configurandosi altrimenti come un inammissibile surrogato dell'accesso documentale.

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