PREVALENZA DELL'ACCESSO DIFENSIVO SULLA TUTELA DEI SEGRETI TECNICI NON COMPROVATI (53.5)
Il limite all'ostensibilità degli atti di gara per ragioni di segretezza tecnica o commerciale è subordinato all'allegazione di una motivata e comprovata dichiarazione della controinteressata, che deve dimostrare l'effettiva sussistenza di un segreto industriale meritevole di salvaguardia. La Stazione Appaltante ha l'onere di valutare autonomamente le argomentazioni offerte, senza recepire acriticamente l'opposizione dell'operatore, garantendo comunque l'accesso difensivo qualora la documentazione sia indispensabile per la verifica della legittimità dell'aggiudicazione, specialmente in settori privi di elevata complessità tecnologica.
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