DIRITTO DI ACCESSO DIFENSIVO ESTESO ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (35.1)
L'accesso documentale per fini difensivi è caratterizzato da un'ampia autonomia, richiedendo solo il vaglio di pertinenza e strumentalità astratta rispetto agli atti richiesti, senza che il giudice debba compiere un sindacato prognostico sull'esito del giudizio principale. Tale diritto si estende agli atti della fase di stipula ed esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, prevalendo su generiche esigenze di segretezza o sicurezza nazionale non supportate dall'indicazione di una lesione specifica e individuata.
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