ACCESSO DIFENSIVO ALLE OFFERTE ALTRUI PRECLUSO IN CASO DI GARA REVOCATA
In tema di accesso difensivo ex art. 24 comma 7 della L. 241/1990 e art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l'ostensione dell'offerta di un'impresa concorrente non è dovuta qualora la gara sia stata revocata e l'istante sia già risultato primo in graduatoria, poiché tale conoscenza non gioverebbe alla contestazione della revoca. Al contrario, deve essere garantito l'accesso ai contratti e alle fatture relativi a forniture ponte affidate nelle more del procedimento, poiché indispensabili per la prova del quantum del danno subito per la perdita della chance di aggiudicazione.
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