ACCESSO AGLI ATTI E INOPPONIBILITÀ DI ACCORDI DI RISERVATEZZA PRIVATI (53.5)
In sede di appalto pubblico, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'ostensione della documentazione tecnica dell'aggiudicataria costituisce la regola dopo l'aggiudicazione della gara. Il diniego di accesso non può essere giustificato allegando l'esistenza di un accordo di riservatezza tra il concorrente ed un proprio fornitore, trattandosi di atto bilaterale privato non opponibile al terzo che agisce per esigenze difensive. I dati relativi all'organizzazione del personale e alle attrezzature sono ordinariamente ostensibili e non configurano segreti industriali.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

