Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI DIFENSIVO - VA VERIFICATO IL NESSO DI STRUMENTALITA' TRA LA DOCUMENTAZIONE E LE CENSURE FORMULATE (53)

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA 2023

Ritenuto che l’istanza di sospensiva sia meritevole di accoglimento, avuto riguardo al pregiudizio grave ed irreparabile fatto valere da parte appellante che intende tutelare il proprio know how, vale a dire l’insieme del “saper fare” costituito, in particolare, dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.1.2023, n. 787; in senso analogo Cons. Stato, V, 26 ottobre 2020, n. 6463; V, 21 agosto 2020, n. 5167; V, 1° luglio 2020, n. 4220; V, 28 febbraio 2020, n. 1451; V, 7 gennaio 2020, n. 64).

Per pacifica giurisprudenza risulta necessario accertare l’effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate, con la conseguenza che l’onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo il consueto criterio di riparto dell’onere della prova, su chi agisce. L’interesse difensivo all'accesso agli atti di gara va, dunque, verificato in concreto» (Consiglio di Stato, sez. V, 14.1.2022, n. 263). L’«accesso indiscriminato sulla sola base della previsione dell’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, rischierebbe di trasformare il diritto di accesso in un espediente meramente “esplorativo”» (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 11.07.2023, n. 6773).

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