Giurisprudenza e Prassi

ISTANZA DI ACCESSO GENERICA - VA QUALIFICATA COME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - VALGONO PERO' DIVIETI DELL'ART. 53 (53)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Deve tenersi presente quanto affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020 (correttamente invocata dalla ricorrente) laddove afferma che l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, va esaminata anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato (a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, circostanza che qui non rileva) che è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici (salvi i divieti e le limitazioni di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 che non vengono in rilievo nella presente fattispecie) ed è “ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara” (a condizione che tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, circostanza, ancora una volta, non riscontrabile nella presente sede di giudizio).

Avendo l’istanza di accesso assunto a proprio oggetto il contratto ed i documenti attinenti le garanzie, appare dunque evidente la fondatezza dell’azione della ricorrente – nei limiti dell’accesso civico – quanto al primo e, quando ai secondi, la sussistenza di un concreto interesse corrispondente a quello che potrebbe farsi valere, in caso di insufficienza delle garanzie che parte ricorrente ipotizza, alla ripetizione della gara.

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