Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO CIVICO - SI APPLICA ANCHE AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA (53)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Errerebbe il Tribunale nell’avere recisamente negato anche la concomitante istanza formulata ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul presupposto che la reiezione della prima domanda avrebbe comportato effetti caducanti anche sull’accesso civico.

Più in particolare il primo giudice ha statuito che l’accesso civico non può “costituire una sorta di lascia passare attribuito al soggetto che, in base alla generale disciplina ex L. 241/1990, non sia titolare di una posizione giuridica tutelabile in relazione alla domanda di accesso”.

Anche questo motivo è fondato, dovendosi ritenere che le disposizioni dell’articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si applicano per giurisprudenza pacifica anche agli atti delle procedure di gara (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 2 aprile 2020, n. 10), non potendosi invero escludere una generale esigenza di trasparenza in ordine alle modalità di affidamento delle commesse pubbliche e non ostandovi alcuno degli interessi preclusivi di cui al successivo articolo 5-bis del medesimo decreto.

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