ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - INDICAZIONI GENERALI
Indicazioni di carattere generale in tema di accessibilità mediante istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) e obblighi di trasparenza in merito agli atti della procedura di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune (ex art. 243-bis e 243-quater d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL)). Fasc. Anac n. 2021-003550
Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale - sia inteso come "atto di pianificazione" che come "atto amministrativo generale" - rientra fra gli atti previsti dall'art. 24, co. 1, lett. c) della I. 241/90 cui fa espresso riferimento l'art. 5-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013 in tema di esclusioni all'accesso civico generalizzato. L'amministrazione può, pertanto, valutare il differimento dell'accesso civico generalizzato agli atti propedeutici alla sua adozione fino alla definizione dell'intera procedura di riequilibrio.
L'amministrazione non può negare/differire una istanza di accesso civico generalizzato solo in ragione del fatto che il documento richiesto e inserito in un protocollo denominato "riservato". Le esclusioni e i limiti - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 10 del TUEL - devono, infatti, essere previste da una legge o in un apposito provvedimento adeguatamente motivato, al fine di tutelare, se necessario previo bilanciamento, gli interessi (privati e pubblici) coinvolti. Inoltre, in base al principio della leale collaborazione, l'amministrazione valuta l'ostensibilità dei soli atti formati e detenuti che non necessitano di rielaborazione se non sotto il profilo dell'anonimizzazione di eventuali dati personali esistenti.
Nel caso essi siano già resi pubblici è altresì necessario che l'amministrazione specifichi dove tali atti sono pubblicati.
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