Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - CONTROLLO GENERALE SULL'OPERATO DELLA PA

TAR MARCHE AN SENTENZA 2022

Anche se un’istanza di accesso viene presentata ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 è comunque necessario che essa sia sorretta da un interesse concreto, che, nel caso del c.d. accesso civico generalizzato, è stato codificato a monte dal legislatore e consiste, come è noto, nella volontà di “…favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico…” (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013). Tali esigenze non sono però ravvisabili nel caso di E., visto che la ricorrente non sta agendo a tutela di tali interessi superindividuali e che, proprio in ragione della mancata liquidazione delle somme per cui è causa, al momento non esiste alcun problema di controllo generalizzato sul corretto utilizzo di risorse pubbliche.

In data 1° marzo 2022 la stessa ricorrente ha depositato in giudizio il contratto di appalto stipulato con il Comune dall’a.t.i. di cui essa fa parte e tale contratto, nel preambolo (pag. 4), indica in maniera chiara ed inequivoca le fonti di finanziamento dei lavori de quibus. Ne consegue che non sussiste l’interesse all’ostensione degli atti di cui alla let. i) del precedente § 2., visto che la ricorrente già è in possesso dei dati di interesse.

Allo stesso modo non sussiste l’interesse all’ostensione dei documenti di cui alle lett. c), d), e), f) e h) del precedente § 2, visto che l’appaltatore conosce già sia gli ordini di servizio e gli eventuali verbali di sospensione adottati dalla direzione lavori (se è vero come è vero che ha eseguito i lavori di cui reclama il corrispettivo), sia gli atti di sottomissione che ha eventualmente sottoscritto, sia i verbali di concordamento di nuovi prezzi (verbali che vanno sottoscritti dall’appaltatore e che, peraltro, al momento sono irrilevanti, visto che il Comune non risulta aver contestato il quantum delle somme risultanti dal S.A.L.) sia, infine, i computi metrici in base ai quali ha formulato la propria offerta e ha eseguito i lavori.

Il ricorso va dunque accolto limitatamente ai documenti di cui al precedente § 2., lett. a), b), g) e l) (in quest’ultimo caso, ovviamente, solo nei limiti degli atti effettivamente esistenti, ben potendo la mancata liquidazione delle somme in questione dipendere da mera inerzia del Comune e non dall’esistenza di specifiche cause ostative).

La visione e l’estrazione di copia della predetta documentazione dovranno essere consentite alla ditta ricorrente entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.

Il Collegio non ritiene necessario al momento nominare un commissario ad acta, visto che la mancata costituzione in giudizio del Comune consente di ipotizzare che non vi saranno resistenze alla spontanea ottemperanza alla presente decisione.



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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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