Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI - DOCUMENTI FASE ESECUTIVA - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - AMMESSO

TAR MARCHE SENTENZA 2021

Il Comune ha palesemente travisato le istanze di accesso presentate dal legale rappresentante di Laser S.r.l., ritenendo di esaminarle solo alla luce della L. n. 241/1900 e non anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (come era invece precisato nelle medesime istanze);

- in ogni caso, l’amministrazione non ha nemmeno specificato quali siano le esigenze di riservatezza che avrebbe inteso tutelare concedendo un accesso solo parziale;

- risultano dunque violati in prima battuta i principi e le norme che disciplinano il c.d. accesso civico generalizzato (tanto in relazione al fatto che le istanze di accesso civico non debbono neanche essere motivate, quanto in relazione alla circostanza per cui nella specie non ricorre alcuna delle fattispecie di esclusione legale del diritto di accesso previste dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, quanto, infine, al fatto che comunque il Comune non ha spiegato quali fossero nel caso concreto le esigenze di tutela dei terzi che avrebbe inteso salvaguardare);

- ma risultano violate anche le pertinenti disposizioni della L. n. 241/1990, visto che l’a.t.i. Laser vanta un indubbio interesse attuale e concreto a prendere visione di tutti gli atti relativi all’esecuzione del contratto di appalto dianzi citato e alla successiva risoluzione dello stesso da parte del committente pubblico e considerato che gli atti di cui si chiede l’ostensione non sono sottratti al diritto di accesso nemmeno ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo. In ogni caso, nemmeno in parte qua il Comune ha spiegato quali siano le posizioni giuridiche di terzi che sarebbero lese dalla disclosure della documentazione in parola, né è stato adeguatamente considerato che, quale extrema ratio, è ben possibile oscurare i dati sensibili eventualmente contenuti nei documenti de quibus.

In effetti, nessuno dei documenti menzionati (ossia quelli di cui parte ricorrente lamenta la mancata ostensione, cioè documenti relativi alla fase esecutiva) è sottratto ex se al diritto di accesso, né ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, né ai sensi della L. n. 241/1990.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi