Giurisprudenza e Prassi

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI - OPPOSIZIONE ACCESSO ATTI - ADEGUATA DIMOSTRAZIONE E COMPROVA (53)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

Il tema dei limiti entro i quali l’opposizione di un asserito segreto commerciale è idonea a paralizzare la pretesa ostensiva, nel sistema delineato dal coordinamento tra la legge 1990 n. 241 e il d.l.vo 2016 n. 50, merita alcuni approfondimenti.

Come già accennato, in materia di gare pubbliche, il bilanciamento tra la tutela del segreto industriale e commerciale e l’accesso ai documenti è regolato proprio dall’art. 53, ultimo comma, del d.l.vo n. 50/2016, ove si prevede che “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a)” – allegazione ostativa di segreti tecnici o commerciali – “è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

La norma costituisce per un verso una deroga e per un altro una specificazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, che stabilisce: “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il parametro della “stretta indispensabilità”, quale fondamento della prevalenza del diritto di accesso sul contrapposto diritto alla riservatezza, deve essere limitato ai soli dati sensibili, con esclusione del segreto tecnico e commerciale, in relazione al quale la norma di cui all’art. 53 del d.l.vo n. 50/2016 ritiene sufficiente la mera finalizzazione alla difesa in giudizio dei propri interessi rispetto alla specifica procedura.

I dati sensibili, a tenore dell’art. 4 del d.l.vo n. 196/2003, erano “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, sicché ad essi non erano riconducibili i segreti industriali o commerciali.

Tale norma è stata, tuttavia, abrogata dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 1 del d.lvo 10 agosto 2018 n. 101 e la categoria dei dati sensibili è stata sostituita da quella dei dati particolari, che sono individuati dall’art. 9 paragrafo 1 del regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679, ove si stabilisce che “E’ vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

La già ricordata previsione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 deve essere ora riferita ai dati particolari, di cui all’art. 9 regolamento UE n. 679/2016, nell’ambito dei quali non rientrano né il segreto commerciale, né il segreto industriale, la cui opposizione, pertanto, non impone una valutazione di stretta indispensabilità per assicurare la prevalenza del diritto di accesso sul contrapposto diritto alla riservatezza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).

Ne deriva che l’accoglimento dell’istanza di accesso postula solo la necessità, da valutare in astratto, della conoscenza dell’offerta tecnica rispetto alla difesa in giudizio del concorrente che vanta la pretesa ostensiva, senza possibilità di invocare il più stringente parametro della stretta indispensabilità, come adombra invece l’amministrazione laddove contesta la mancata dimostrazione di un’adeguata intensità dell’interesse ostensivo da parte della ricorrente, poiché tale parametro non si estende ai segreti industriali e commerciali.

3.2) La ricorrente contesta il diniego oppostole evidenziando, da un lato, la genericità delle deduzioni difensive formulate in sede procedimentale da Miorelli, dall’altro, la mancata effettuazione da parte della stazione appaltante di un’autonoma valutazione dell’effettiva esistenza di un segreto commerciale da tutelare.

La censura è fondata.

Il limite all’ostensione è subordinato all’espressa attestazione e dimostrazione del carattere riservato dell’informazione da parte dell’impresa interessata, sulla quale incombe l’onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione, mediante la quale si dimostri l’effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n.1437; Tar Lombardia, sez. I, 22 giugno 2021, n. 1526).

Nel caso di specie, la dichiarazione – già richiamata – presentata da xxxx si risolve in una serie di affermazioni tautologiche, che non valgono a dimostrare in concreto la sussistenza di profili di riservatezza commerciale meritevoli di tutela.

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DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi