Giurisprudenza e Prassi

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI - VA DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO NECESSARIO TRA DOCUMENTAZIONE E DIFESE IN GIUDIZIO (53)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

La normativa di cui all'art. 53 del d.lgs. 50/2016, per come interpretata dalla costante giurisprudenza in materia, è volta a perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzata alla stipula di contratti di appalto; ciò in quanto la disciplina di settore dettata dal d.lgs. n. 50/2016 fa prevalere le ovvie esigenze di riservatezza degli offerenti durante la competizione, prevedendo un vero e proprio divieto di divulgazione, salvo ripristinare la fisiologica dinamica dell'accesso a procedura conclusa, con espressa eccezione per “le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” (cfr. Cons stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6083; Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213). Si tratta di previsioni molto più restrittive di quelle contenute nell'art. 24, L. n. 241 del 1990 cit., posto che nel regime ordinario l'accesso è consentito ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (cfr. Cons. stato, sez. V, nn. 3953/2018 e 4813/2017). Costituisce essenziale corollario applicativo di tali premesse di principio la regola che impone al giudice "... un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta ... allo specifico fine di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso ..." (cfr. Cons. stato, sez. III, n. 6083/2018).

Ciò posto, nel caso di specie, l’istanza di accesso formulata dall’odierna ricorrente non reca alcuna indicazione di esigenze di tutela da esperire in sede giurisdizionale finendo, dunque, per connotarsi come meramente esplorativa: “in tema di accesso agli atti di una procedura pubblica, spetta alla parte interessata dimostrare in modo intelligibile il collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese e, in assenza di tale dimostrazione circa la stretta indispensabilità della richiesta documentazione, la domanda di accesso rappresenta un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara, pertanto deve essere dichiarata inammissibile” (Cons. stato, sez. V, 20/01/2022, n.369).

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