INTERESSE AD AGIRE: IL RICORRENTE DEVE PERSEGUIRE UN VANTAGGIO CONCRETO
E’ irrilevante, per questo collegio, anche ai fini dell’interesse strumentale alla ripetizione della gara, l’ipotesi di sorteggio del criterio “B” prospettata dalla ricorrente, non soltanto perché meramente ipotetica, bensì anche perché – come correttamente dedotto dalla controinteressata – con una diversa disciplina di gara, basata su un criterio di esclusione automatica delle offerte, vi sarebbero, comunque, offerte diverse (sulla necessaria concretezza dell’interesse strumentale, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 06/03/2023, n.3734).
Il Collegio ritiene dunque che difetti, nella fattispecie, la invece imprescindibile condizione dell’interesse ad agire, che – come noto – trova giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura (così, di recente, Consiglio di Stato sez. V, 05/04/2024, n.3148); con la conseguenza che tale condizione dell'azione presuppone che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità, cioè un risultato di vantaggio concreto, dall'accoglimento del ricorso (Consiglio di Stato sez. IV, 30/01/2024, n.938).
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