Giurisprudenza e Prassi

GESTORI DI SERVIZIO PUBBLICO – ACCESSO AGLI ATTI

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2021, proposto da

D. P., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Calò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

............. s.p.a., società a socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Swisscom Ag, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis ed Elenia Cerchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accesso

ai documenti indicati nell’istanza presentata a mezzo pec in data 9 novembre 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ............. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha esposto:

– di essere subentrato, nel dicembre 2018, in un abbonamento internet, telefono e ultrafibra con ............. s.p.a. per un costo pari a euro 27,00 tutto compreso e per sempre sull’utenza n. 01119706043;

– che tuttavia, a partire dal 1° agosto 2019, ............. s.p.a. gli ha addebitato somme ulteriori rispetto a quanto convenuto;

– di essere receduto dal contratto il 20 aprile 2020.

1.1. Al fine di verificare la correttezza dell’operato del gestore telefonico, in data 9 novembre 2021 il ricorrente ha inoltrato a ............. s.p.a. un’istanza di accesso ai documenti amministrativi chiedendo l’esibizione e il rilascio delle copie di «atti relativi al contratto di utenza con abbonamento sulla utenza n. 01119706043, atti relativi al contratto in abbonamento ............. sulla utenza 01119706043, contratto relativo all’attivazione del servizio sulla utenza n. 01119706043, registrazione telefonica del mese di dicembre 2018 tra l’istante e la società telefonica relativa alla adesione ed accettazione del contratto ............. o quantomeno relativo alla sottoscrizione del relativo contratto, altre registrazioni telefoniche inerenti al rapporto di utenza ed alla richiesta di attivazione del contratto con espressa richiesta dell’istante all’accettazione del canone ad euro 27,00 circa mensili senza altre voci e/o servizi aggiuntivi, altri eventuali atti relativi all’attivazione del servizio con le relative condizioni contrattuali ed il canone mensile proposto dagli operatori ed accettato dall’istante o relative registrazioni telefoniche, altri eventuali atti relativi all’attivazione del servizio con le eventuali modifiche delle condizioni contrattuali al canone mensile proposto dagli operatori ed accettato dall’istante o relative registrazioni telefoniche, documentazione relativa all’attività di gestione dell’utente, retrocartellino delle segnalazioni dell’utente, elenco contatti salesforce».

1.2. ............. s.p.a. non ha dato riscontro all’istanza.

1.3. Il ricorrente ha dunque impugnato il diniego di accesso chiedendo la condanna della società all’ostensione della documentazione richiesta.

2. ............. s.p.a. si è costituita in giudizio deducendo:

– di essere una società privata operante sul libero mercato, dunque estranea alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, con conseguente inammissibilità del ricorso;

– di aver prodotto in giudizio ogni documento in suo possesso, con conseguente improcedibilità del ricorso;

– che l’istanza di accesso era generica e irregolare, in quanto presentata dal difensore e non accompagnata da una copia del documento d’identità del ricorrente;

– che non sussiste un interesse concreto, diretto e attuale alla documentazione, tenuto anche conto che ............. s.p.a. ha modificato le condizioni contrattuali nel legittimo esercizio dello ius variandi riconosciutole dalla legge.

3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

4. I rilievi in punto di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevati da ............. s.p.a. sono infondati.

4.1. In linea generale, l’accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche nei confronti dei «gestori di pubblici servizi» (art. 23 l. 241/1990) e, comunque, dei «soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario» (art. 22, comma 1, lett. e, l. 241/1990) e può avere ad oggetto ogni documento concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (T.A.R. Cagliari, Sez. II, 2 settembre 2015, n. 1010; T.A.R. Venezia, Sez. I, 31 dicembre 2019 n. 1420; T.A.R. Lecce, Sez. II, 14 febbraio 2019, n. 251; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19).

4.2. Nell’ordinamento vigente i servizi di telefonia sono collocati in un sistema di concorrenza regolamentata, nel cui ambito è individuato un segmento di “servizio universale”, costituito dal servizio di telefonia vocale fissa, dal servizio fax, dall’accesso a internet su rete fissa, dalla gestione delle cabine telefoniche, dalle chiamate gratuite ai numeri di emergenza e dalle soluzioni specifiche per i disabili (cfr. artt. 53 ss. d.lgs. 259 del 2003). Il servizio universale è sussumibile nella nozione di pubblico servizio, poiché – oltre che strumentale all’effettiva tutela dei «diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni…; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza» (art. 4, comma 1, d.lgs. 259/2003) – deve essere reso disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e offerto a un prezzo accessibile (art., 1 comma 1, lettera ll, d.lgs. 259/2003).

4.3. Ne consegue che l’accesso è esercitabile, sotto il profilo soggettivo, anche nei confronti dei gestori del servizio universale di telefonia e di navigazione internet, in quanto gestori di servizio pubblico, mentre, sotto il profilo oggettivo, esso può avere ad oggetto tutti gli atti comunque pertinenti a tale attività di pubblico interesse, quand’anche sottoposti, come nel caso dei contratti di utenza e dei documenti ad essi pertinenti, a disciplina sostanziale privatistica (in tal senso si esprime copiosa giurisprudenza, tra cui T.A.R. Venezia, Sez. I, 31 dicembre 2019 n. 1420; T.A.R. Lecce, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 1374; Id., 16 dicembre 2019, n. 1989; Id., 19 ottobre 2021, n. 1499; T.A.R. Milano, Sez. II, 17 gennaio 2020, n. 110; T.A.R. Torino, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 59). Inoltre, nessuna differenza può cogliersi tra Telecom Italia s.p.a. e gli altri operatori telefonici per la parte che attiene al tratto finale del servizio, poiché non sarebbe comprensibile un sistema che, tra i vari gestori, distinguesse le modalità di conoscenza degli atti che riguardano tale fase (T.A.R. Milano, Sez. II, 17 gennaio 2020, n. 110).

4.4. ............. s.p.a., in quanto gestore del servizio universale di telefonia e navigazione internet, è dunque tenuta a conservare e a esibire la documentazione concernente l’erogazione di tale servizio, ivi inclusa quella a carattere contrattuale e patrimoniale, senza che la mera asserzione di non disponibilità dei documenti richiesti possa considerarsi sufficiente a esonerarla dal dovere di ostensione.

4.5. Né la produzione documentale effettuata in giudizio incide sulla procedibilità del ricorso, poiché tali documenti (richiesta scritta di subentro, fatture emesse il 1° luglio e il 1° agosto 2019, richiesta di disdetta del 20 aprile 2020) non soddisfano la richiesta ostensiva di parte ricorrente ed è del tutto inverosimile che la società non sia in possesso di altro.

5. Ciò posto, il ricorso è fondato.

5.1. L’istanza, presentata dal difensore del ricorrente, è valida poiché accompagnata da delega scritta apposta a margine del documento, senza che siano richieste ulteriori formalità, quali l’allegazione di una copia del documento d’identità del delegante.

5.2. L’istanza è, inoltre, dotata di sufficiente specificità, avendo ad oggetto tutti gli atti e i documenti in possesso dell’operatore telefonico attinenti all’abbonamento, essendo perimetrata da uno specifico e personale disservizio (variazione delle condizioni contrattuali), ed estendendosi legittimamente – in linea con la nozione allargata di documento amministrativo ex art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990 – anche alle registrazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e gli operatori della società resistente.

5.3. Infine, sussiste in capo all’istante un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto alla documentazione concernente la propria utenza, poiché strumentale a verificare la corretta gestione, nei suoi confronti, del servizio, anche in vista di eventuali reclami/azioni a tutela dei diritti soggettivi derivanti dal rapporto contrattuale con l’operatore telefonico. Del resto, l’interesse all’accesso sussiste indipendentemente dalla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante (T.A.R. Lecce, Sez. II, 16 dicembre 2019, n. 1989; T.A.R. Milano, Sez. II, 17 gennaio 2020, n. 110; Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664; Id., Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4) e, dunque, quand’anche ............. s.p.a. avesse legittimamente esercitato lo ius variandi.

6. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, va ordinato a ............. s.p.a. di mettere a disposizione del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, i documenti relativi all’utenza in discorso, ivi incluse le condizioni contrattuali e gli atti relativi alle variazioni del canone e dei costi dell’utenza, nonché, ove esistenti, le registrazioni telefoniche inerenti il medesimo rapporto, i contatti salesforce e le segnalazioni dell’utente.

7. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a ............. s.p.a. di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, l’accesso, tramite visione ed estrazione di copia, a tutta la documentazione indicata nell’istanza.

Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:



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