DIRITTO DI ACCESSO - ESCLUSO PER BROGLIACCI E DOCUMENTI INFORMALI CHE NON SI INNESTANO DELL'ITER PROCEDIMENTALE (35)
Questo Tribunale – nel pronunciarsi in ordine alla prescrizione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a) del Regolamento ANAC in materia di accesso (che sottrae all’accesso «le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti» – ha evidenziato che tale disposizione «non può trovare applicazione laddove i suddetti atti vadano ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di veri e propri atti endoprocedimentali», sottolineando che «la predetta disposizione, nella parte in cui sottrae all’accesso “le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti” risulterebbe in palese contrasto con l’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 se fosse interpretata nel senso di escludere tout court tali atti dal diritto di accesso, cioè anche nel caso in cui assumano la valenza di veri e propri atti endoprocedimentali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4481)» (cfr. Tar Lazio, I, 11 giugno 2020, n. 6457).
In altri termini, attraverso tale pronuncia questo Tar ha chiarito che – con specifico riferimento all’accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti da ANAC – devono intendersi come “appunti interni” o “documenti preparatori” sottratti all’accesso solamente quei documenti (brogliacci informali interni al singolo ufficio privi di firma o di sigla) che non si innestano in alcun modo nell’iter procedimentale.
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