Giurisprudenza e Prassi

DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI FORNITE NELL'AMBITO DELL'OFFERTA - AMMESSO SOLO IN CASO DI DIFESA IN GIUDIZIO (53)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2023

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 commi 5 lett. a) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi con riferimento alla procedura di affidamento del contratto; si tratta di previsioni molto più restrittive di quelle contenute nell'art. 24, legge n. 241 del 1990, posto che nel regime ordinario l'accesso è consentito ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale; tanto è ulteriormente confermato dalla lettera del citato art. 53, dove in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso esclusivamente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi; così confermando il rapporto di stretta funzionalità e strumentalità che deve sussistere tra la documentazione oggetto dell'istanza e le esigenze difensive, specificamente afferenti alla procedura di affidamento del contratto; ne consegue che è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 24 ottobre 2022, n. 2316).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;