Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO CIVICO - SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO - NON AMMESSO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i motivi formulati in ricorso involgenti, da un lato, l’istituto dell’accesso documentale ex L. n. 241/1990 e, dall’altro, la figura dell’accesso civico generalizzato ex D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal successivo D.lgs. n. 97/2016, in quanto passaggio logico-giuridico necessario per affrontare la questione relativa alla delimitazione dell’oggetto della pretesa ostensiva in relazione al contenuto specifico dell’istanza avanzata, in quanto riferita sia a “documenti”, sia a “dati” e “informazioni” detenuti dalla OMISSIS, come puntualmente individuati dal ricorrente istante.

A ciascuna forma di accesso, infatti, corrisponde una differente configurazione, in base al regime previsto, non solo sul versante della legittimazione attiva ma anche quanto al profilo materiale, assumendo la recente figura dell’accesso civico generalizzato una dimensione più ampia sul piano dell’oggetto della pretesa conoscitiva in quanto esteso dai “documenti” ai “dati” e più in generale alle “informazioni” detenute dalle Amministrazioni.

8. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover confermare, in accoglimento dell’eccezione sul punto formulata dalla Società resistente, quanto recentemente statuito dalla Sezione con la sentenza 3 marzo 2021 n. 2607 circa l’integrazione nei confronti della OMISSIS di una delle ipotesi, contemplate in via normativa, di esclusione sul piano soggettivo dall’ambito operativo della figura dell’accesso civico.

L’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013, infatti, nell’individuare il campo di applicazione della disciplina dell’accesso civico, al comma 2 lett. b), come successivamente modificato, dispone che essa si applica “… alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo”.

Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera p), D.lgs. n. 175/2016 definisce società quotate come “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.

Riprendendo le argomentazioni esposte nella pronuncia n. 2607/2021 sopra citata, si evidenzia che la soluzione accolta dal Legislatore trova altresì conferma nelle considerazioni espresse nell’ambito del parere n. 1257/2017 reso dal Consiglio di Stato sullo schema di Linee guida dell’ANAC elaborato per aggiornare quelle già emesse per l’applicazione del D.lgs. n. 33/2013 all’esito delle modifiche intervenute con il D.lgs. n. 97/2016.

Nel parere richiamato si osservava, infatti, che “Le società quotate, sono sottoposte ad un sistema di obblighi, di controlli e di sanzioni autonomo, in ragione dell’esigenza di contemperare gli interessi pubblici sottesi alla normativa anticorruzione e trasparenza con la tutela degli investitori e dei mercati finanziari, e questa circostanza ben potrebbe giustificare l’esonero dagli obblighi di trasparenza in questione”.

Sul punto, la OMISSIS ha allegato la circostanza relativa all’intervenuta emissione di strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati fin dal 28 maggio 2015, evidenziando la natura pubblica del relativo dato (e indicando il link per accedere alla suddetta informazione, disponibile online).

Risulta quindi integrata, nei confronti della Società odierna resistente, una ipotesi – espressamente prevista dalla disciplina normativa in materia – di sottrazione dal regime dell’accesso civico ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. n. 33/2013, comma 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 2, comma 1, lettera p), D.lgs. n. 175/2016.

Di conseguenza, il ricorso è inammissibile limitatamente alla pretesa ostensiva espressamente rivolta a “dati” e “informazioni” detenuti dalla OMISSIS, puntualmente individuati nell’istanza avanzata (in sede amministrativa e poi giurisdizionale).

In ogni caso, la Società resistente ha dedotto negli atti difensivi che alcuni dati richiesti da parte ricorrente (in particolare, i dati integrali degli ascolti della trasmissione su base nazionale e quelli relativi alla pubblicizzazione del servizio trasmesso) sono liberamente accessibili online, depositandone il relativo estratto.


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