ACCESSO ATTI - TERMINE RICORSO - 30 GIORNI DALLA PIENA DISPONIBILITA' DEI DOCUMENTI
Con motivi aggiunti notificati e depositati il 6 dicembre 2023, la ricorrente, premesso di avere impugnato gli atti di gara con ricorso n.15152/2023 r.g., ha dato atto che “Se è cessata la materia del contendere con riguardo all’accesso alla documentazione amministrativa e all’offerta economica di C., permane l’interesse alla definizione del ricorso ex art. 116 cpa sia con riguardo all’accesso integrale all’offerta tecnica di C., che è stata rilasciata in modalità quasi interamente oscurata, sia con riferimento all’accesso integrale agli atti e/o documenti relativi al sub-procedimento relativo all’anomalia dell’offerta.”
Ha, pertanto, proposto un motivo rubricato “1.- Violazione ed erronea applicazione dell’art.53, D. Lgs. n.50/2016. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 22 e ss., L. n.241/1990 e dell’art. 5, D. Lgs. n.33/2013. Violazione dei principi generali in tema di accesso agli atti delle procedure selettive. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento.”
Successivamente, la Stazione appaltante, con nota prot. n.199004 dell’11.12.2023, ha comunicato quanto segue: <<in riscontro all’istanza in oggetto, ad integrazione di quanto inviato con ns Pec del 19/10/2023, prot. 167487, si trasmette in allegato l’offerta tecnica della società H. trasmessa dalla stessa parzialmente oscurata in quanto contenente informazioni riservate aventi carattere industriale e commerciale>>.
Pertanto, con motivi aggiunti notificati e depositati il 18 dicembre 2023, Stadler ha di chiarato di “impugnare, tuzioristicamente, anche la predetta nota A.C dell’11.12.2023, nella parte in cui si è negato l’accesso integrale all’offerta tecnica di H.i”
Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Esso è improcedibile quanto al ricorso ex art. 116 comma II c.p.a. introduttivo, essendo intervenute more tempore le ostensioni documentali di cui alle note A.C del 19 ottobre 2023 e del 5 dicembre 2023 per sopravvenuto difetto di interesse.
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