Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO ATTI SECONDA CLASSIFICATA - OFFERTA TECNICA - AMMESSO

TAR VENETO SENTENZA 2022

Come si legge nella sentenza Tar Lazio, Sez. V, sent. n. 1872/2022, quando la richiedente l’accesso sia l’impresa seconda graduata, essa deve, al fine di contestare gli esiti di gara, poter conoscere, per difendersi in giudizio, “gli elementi sui quali la commissione giudicatrice ha svolto le proprie valutazioni ritenendo di premiare l’offerta dell’aggiudicatario”. Esiste, pertanto, “in modo diretto ed inequivoco quel collegamento tra l’esigenza difensiva, la situazione soggettiva finale e il documento di cui è chiesta l’ostensione, che la giurisprudenza ha individuato come necessario al fine dell’esercizio dell’accesso difensivo il quale trova il suo fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall’art. 24 della carta costituzionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 18 marzo 2021, n. 4)”.

Può, quindi, convenirsi che la richiesta di Engie fosse supportata da un adeguato interesse strettamente strumentale alla tutela della posizione della stessa di aspirante all’aggiudicazione, in quanto tale interessata a poter verificare la logicità, coerenza e razionalità dei punteggi attribuiti, suscettibile di essere valutata solo conoscendo gli elementi dell’offerta che la commissione ha valorizzato.

In linea generale deve, dunque, ritenersi non adeguatamente motivato il solo parziale accesso che OMISSIS ha concesso argomentando in ordine al bilanciamento degli interessi contrapposti, valorizzando soprattutto il fatto che non fosse ancora proposto il ricorso e che non fosse, conseguentemente, dimostrato il nesso di stretta strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze di difesa.

Accertata la sussistenza dell’interesse all’accesso, il focus si sposta, quindi, sul bilanciamento dello stesso con le esigenze di segretezza rappresentate dal Consorzio aggiudicatario con riferimento alle singole parti dell’offerta tecnica.

In un’analoga vicenda, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4220/2020 ha chiarito che è all’Amministrazione che spetta l’applicazione concreta della regola generale dettata dall’art. 53 del d. lgs. 50/2016 e cioè la verifica in concreto ed in rapporto alla documentazione di gara, di quali, tra gli atti e documenti secretati cui è stato chiesto l’accesso, siano effettivamente rilevanti per la difesa (perché hanno un ruolo nell’aggiudicazione) e quali invece no. Nella pronuncia si legge, quindi, che: “Le rispettive e contrapposte ragioni – del richiedente che chieda l’accesso e dell’impresa controinteressata che vi opponga la tutela della riservatezza per esigenze connesse a segreti tecnici o commerciali – lungi dal tradursi, dunque, nell’automatica prevalenza a favore dell’interesse del primo alla conoscibilità della documentazione di gara, dovranno essere criticamente considerate e soppesate dalla stazione appaltante, nell’ambito di una valutazione discrezionale a quest’ultima rimessa’.

Il rigetto dell’ostensione non poteva, quindi, nel caso di specie, trovare giustificazione nella genericità dell’istanza, dovuta all’impossibilità di poter ulteriormente circostanziare le proprie esigenze di difesa in un momento in cui la richiedente l’accesso non conosceva il contenuto dell’offerta dell’aggiudicatario e, quindi, non solo gli aspetti tecnici della stessa, ma nemmeno l’opposizione all’accesso già formulata in quell’occasione rispetto a specifiche parti di essa.



Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.