Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO ATTI - NOZIONE DI OFFERTA - INTERPRETAZIONE VALENZA COMPLESSIVA (53.2)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

E, invero, è il criterio ermeneutico della “coerenza intrinseca” al medesimo testo normativo (TAR Lombardia, I, 15 novembre 2019, n. 2421), secondo cui il significato delle parole utilizzate nella singola norma va interpretato anche alla luce delle espressioni adoperate nelle altre disposizioni del medesimo e unitario “complesso prescrittivo”, a persuadere della riferibilità del differimento che ne occupa, in guisa generale, alle domande presentate dagli altri concorrenti alla procedura (senza distinzione tra documentazione amministrativa ed offerta tecnica ed economica), tenuto conto che:

– di una tale distinzione non è a parlarsi nel corpo del medesimo art. 53, ove è testualmente dato leggere che “il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”, all’uopo distinguendo l’accesso relativo i) all’elenco dei partecipanti o dei candidati invitati da quello relativo ii) alle offerte, id est giustappunto alla documentazione –di tutta la documentazione, sia essa di matrice “amministrativa”, afferente ai requisiti soggettivi, ovvero integrante il contenuto tecnico ed economico della offerta- posta a corredo della domanda di partecipazione;

– la presentazione delle “offerte”, nell’ambito della ridetta norma, assume l’inequivocabile significato di presentazione della domanda di partecipazione (cfr., art. 53, comma 2, lett. a) e b));

– per “candidato” si intende, d’altra parte, “l’operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione” (art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. 50/16), nel mentre l’offerente è “l’operatore economico che ha presentato un’offerta” (art. 1, comma 1, lett. cc)).

La valenza omnicomprensiva della definizione di “offerta” adoprata dal legislatore nel corpo dell’art. 53, indi, non consente operazioni ermeneutiche volte a restringerne la latitudine semantica; ciò che avrebbe dovuto, al più e per contro, essere puntualmente delimitata dal precetto normativo.

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