Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO ALL’OFFERTA TECNICA – NECESSARIA PROVA DELL’INTERESSE A VISIONARE I DOCUMENTI PER DIFESA IN GIUDIZIO (53.6)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

Priva di pregio è la prima delle articolate doglianze, con cui il ricorrente ha contestato l’operato dell’amministrazione comunale per avergli consentito un parziale accesso agli atti corredanti l’offerta presentata dalla controinteressato, atteso il diniego oppostogli con riguardo ai depositati elaborati progettuali stante la loro asserita innovatività.

Al riguardo è sufficiente osservare in senso contrario all’assunta prospettazione censoria come, né in sede procedimentale, né a seguito della proposizione del presente gravame, il ricorrente non abbia addotto alcun elemento idoneo a comprovare l’indispensabilità della conoscenza integrale del progetto tecnico dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 53, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016 in rapporto alle censure dedotte, emergendo così una finalità essenzialmente esplorativa sottesa all’istanza, legittimamente riscontrata in senso negativo dalla stazione appaltante, la quale aveva, peraltro, reso disponibile anche il verbale della seduta della commissione di gara recante gli elementi di analisi e di valutazione delle offerte tecniche.

Come chiarito, infatti, dall’univoca giurisprudenza anche del Giudice d’Appello, è legittimo il diniego opposto dalla stazione appaltante in ordine ad una istanza di accesso all’offerta tecnica, avanzata da un concorrente in gara, che sia motivato con riferimento al fatto che l’accedente non abbia dimostrato la sussistenza effettiva della indispensabilità degli atti e dei documenti richiesti in ostensione ai fini della difesa in giudizio. Difatti, il criterio normativo del bilanciamento dei contrapposti interessi, di cui all’art. 53, comma 6, d. lgs. n. 50 del 2016 (nella specie, da un lato, l’interesse difensivo dell’accedente e, dall’altro, il rispetto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta tecnica) richiede, da parte dell’istante, la prova dell’indispensabilità dei documenti ai quali è chiesto l’accesso, affinché possa difendersi in un determinato giudizio; il che equivale ad affermare come l’interesse difensivo all’accesso agli atti di gara debba essere verificato in concreto sulla base di una puntuale prospettazione nella specie affatto dedotta (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 21 agosto 2020, n. 5167; id. 1° luglio 2020 n. 4220).


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