Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SUBENTRO DELLA SECONDA CLASSIFICATA (53)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2024

Rilevato che l’interesse di E. ad accedere alla documentazione è diretto, concreto e attuale, essendosi la stessa classificata al secondo posto in graduatoria con uno scarto di soli 5,63 punti rispetto all’aggiudicataria e il maggior punteggio tecnico era stato attribuito alla controinteressata proprio in forza delle migliorie offerte in gara che si assume non siano state eseguite, deducendo che se i gravi inadempimenti fossero confermati il C. dovrebbe procedere alla risoluzione contrattuale con conseguente subentro della deducente nell’esecuzione del servizio.

Ritenuto che, nel caso di specie, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso della ricorrente - in quanto fondato su un interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza della corretta esecuzione della procedura di gara de qua, essendo la stessa collocata al secondo posto in graduatoria, vantando quindi, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale con l’odierna aggiudicataria, il diritto al subentro nel relativo contratto – debba ritenersi illegittimo, ai sensi dell’art. 53, co. 6, del d.lgs. n. 50/2016.

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