ACCESSO AGLI ATTI: QUANDO PREVALE IL DIRITTO ALLA DIFESA RISPETTO AI SEGRETI TECNICO - COMMERCIALI
Ritiene il Collegio che:
-- sussiste, in primis ed in tutta evidenza, l’interesse della ricorrente alla conoscenza della documentazione di cui trattasi, considerata la sua posizione di seconda classificata ed il leggero scarto di 0,05 punti dal vincitore, determinato in maniera decisiva dalla poziore valutazione dell’offerta tecnica di quest’ultimo, laddove nell’offerta economica era stata omissis s.r.l. a socio unico a prevalere (v. supra sub 2) b));
-- è, altresì, evidente che l’entità dell’oscuramento operato dall’Amministrazione impedisce un’effettiva valutabilità dell’offerta tecnica, compromettendo de facto le possibilità di difesa della ricorrente;
-- l’art. 35 del D.Lgs. 36/2023 riprendendo la struttura dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, alla lettera a) del comma 4, afferma la possibilità di escludere dall’accesso le informazioni delle offerte che, secondo una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscono segreti tecnici o commerciali mentre al comma 5, afferma il principio alla cui stregua “è consentito l’accesso al concorrente se indispensabile alla difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara” sancendo così la prevalenza del diritto di accesso ai fini difensivi rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali;
-- ciò è confermato anche dall’ordinanza Consiglio di Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8278 con cui, proprio sul presupposto dell’operatività del detto principio nell’attuale assetto legislativo nazionale, è stato sollevato innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un dubbio sulla sua compatibilità con l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, rispetto al quale la Corte del Lussemburgo non si è ancora pronunciata;
-- in disparte considerazioni sulla sussistenza nel caso di specie di elementi di segretezza tecnica e commerciale astrattamente tutelabili nelle informazioni secretate, al momento non valutabile sulla base degli atti, risulta che comunque, alla luce dell’assetto legislativo vigente, i profili di riservatezza invocati dalla controinteressata e fatti propri dall’Amministrazione non sarebbero opponibili alla ricorrente, risultando chiaramente indispensabile alla difesa dei propri interessi la piena conoscenza dell’offerta tecnica vincitrice e delle valutazioni compiute a riguardo dalla Stazione appaltante;
--del resto lo stesso articolo 39 della Direttiva 2014/25/UE tutela la riservatezza dei contenuti delle offerte “Salvo che non sia altrimenti previsto … nella legislazione nazionale cui è soggetto l’ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni”.
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