ACCESSO AGLI ATTI - NOMINATIVI DEI FORNITORI - RIENTRANO NELLA RISERVATEZZA COMMERCIALE (53.5.a)
La conoscenza dei nomativi dei fornitori della controinteressata, una volta che siano stati resi noti i prezzi e i preventivi posti a fondamento dell’offerta tecnica della controinteressata, non appare funzionale né necessaria alla difesa in giudizio della ricorrente, che non ha chiarito sotto quale profilo tale omessa conoscenza inciderebbe sul proprio diritto alla difesa in giudizio ex art. 24 Cost. e, perciò, rientrando tale informazione senz’altro tra quelle protette dal diritto alla riservatezza commerciale, la mancanza di prova sotto il profilo della necessarietà alla difesa giudiziale determina la non accessibilità di essa;
Ritenuto, in tal senso, condivisibile quanto rilevato dalla giurisprudenza, richiamata dalla parte resistente e controinteressata, in fattispecie analoga, per la quale “non risponde a tale nesso di strumentalità la richiesta volta ad ottenere i nominativi dei fornitori e dei dipendenti o collaboratori della controinteressata” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 marzo 2021, n. 572);
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