Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI NELLA FASE ESECUTIVA - COME AVVIENE

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2024

La prevalente giurisprudenza amministrativa ammette l’accesso documentale, ricorrendone le condizioni previste dagli artt. 22 e ss. dell’art. 241 del 1990, anche per gli atti della fase esecutiva (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020).

A nulla rileva la circostanza che la fase esecutiva del rapporto negoziale sia tendenzialmente disciplinata da disposizioni privatistiche, poiché permane sempre l’interesse pubblicistico alla realizzazione dell’opera o del servizio. In altri termini, sotto il profilo degli interessi pubblici sottesi alla fase dell’esecuzione, occorre fare riferimento al principio di trasparenza e di concorrenza che, sia pure menzionati nel Codice dei contratti pubblici solo con riferimento alla fase pubblicistica dell’affidamento degli appalti e delle concessioni, costituiscono principi generali il cui rispetto nella fase di evidenza pubblica incide, di riflesso, anche sulla fase esecutiva che deve rispettare e rispecchiare l’esito della gara.

Ciò premesso, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso si rivela come strumentale al soddisfacimento del credito e, quindi, alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici della ricorrente (art. 24, comma 7, l. n. 241/1990).

Per tale ragione, non può essere richiesta all’istante alcuna ulteriore prova dell’interesse sotteso alla domanda di accesso, essendo stata comprovata la “stretta indispensabilità” dei documenti alle richieste di OMISSIS.

Quanto al secondo motivo di diniego secondo cui la documentazione richiesta sarebbe “attinente alla contabilità”, si osserva (oltre a quanto già sopra considerato) che secondo l’art. 22 della L. 241/1990 “Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Per tale ragione quindi, a fronte della documentata necessità di consultare i registri contabili, non può sussistere alcuna ragione ostativa alla divulgazione degli stessi, nei limiti di quelli strettamente necessari a tutelare l’interesse dell’impresa avente causa.

In relazione al terzo motivo del diniego di accesso

La sopravvenuta estraneità di OMISSIS alla gara non giustifica l’impossibilità per la medesima azienda di rivolgersi all’Amministrazione, che - quale di unico detentore della documentazione amministrativa - ha l’onere di ostendere i documenti necessari per la difesa del proprio diritto.

La legittimazione all’accesso documentale ex art. 53, comma 1 e 22, della l. 241/90 è comunque ravvisabile nell’inerenza degli atti richiesti alla procedura o all’appalto che l’operatore intende verificare per verificarne l’incidenza sulla propria posizione (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 29.4.2022 n. 3392).

Essendo chiara la rilevanza dei documenti richiesti e non sussistendo ragioni ostative all’ostensione, anche per la mancata opposizione all’accesso della OMISSIS nemmeno costituitasi in giudizio, ogni motivo di diniego è destinato ad essere superato.

Pertanto in relazione alla eccepita estraneità di OMISSIS dal rapporto negoziale intercorrente tra le parti e alla finalità dell’istanza di accesso principalmente volta ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione che in alcun modo la vedrebbe coinvolta, vale osservare infine che secondo l’art. 23 della legge 241/1990: sono soggetti legittimati passivi dell’accesso “le Pubbliche Amministrazioni, le aziende autonome speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi”.

Per tale ragione, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il “soggetto” che detiene gli atti richiesti dal ricorrente, da individuare come legittimato passivo del giudizio ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 241/90, è il soggetto al quale la richiesta di accesso va inoltrata in quanto “amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”. Nel caso di specie R.F.I. quale gestore del servizio pubblico affidato e soggetto autore/detentore della documentazione richiesta soggiace agli obblighi di ostensione connessi a tale posizione.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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