Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI - LIMITI E FINALITA' - ACCESSO VISITE ISPETTIVE ENTE ACCREDITATORE - NON AMMESSO (53.6)

TAR LAZIO SENTENZA 2022

L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.

È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell'attività amministrativa è definita come "livello essenziale....delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili", anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a "concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale", nonché alle "progressioni in carriera", di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13). La giurisprudenza ha ancora precisato che “L'accesso ai documenti amministrativi relativi ad un Concorso è un interesse autonomo rispetto a quello relativo al bene della vita che ne costituisce solo un veicolo di legittimazione (correzione della graduatoria), in quanto costituisce una posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione che permane anche in caso di accesso alla posizione sostanziale ambita a seguito dell'intervenuta modifica della graduatoria concordemente con l'interesse dell'istante. Pertanto, continuando ad esistere il collegamento fra la documentazione richiesta e l'interesse diretto ed attuale del richiedente non vi sono ragioni per negare la sua ostensione” (Tar Toscana n. 104 del 2020).

Nel caso di specie, la ricorrente è stata seconda classificata alla gara in oggetto, tuttavia, decorsi i termini per l’impugnazione degli atti di gara, non ha più un interesse e un collegamento tra la citata procedura di gara e la verifica straordinaria. In particolare, come noto, nel giudizio sull'accesso documentale difensivo nelle procedure di gara non occorre quindi una specifica indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso (a differenza di quanto avviene con riferimento a chi non vi ha partecipato). La sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso in capo al concorrente ("giudizio di sussunzione o di corrispondenza" della situazione giuridicamente tutelata ad una fattispecie tipica tutelata e "nesso di collegamento o di strumentalità" tra la situazione soggettiva finale e il documento di cui viene richiesta l'ostensione), è già stata valutata positivamente, a priori, dall'ordinamento laddove si afferma in via espressa nell'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, che "in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.

Nel momento in cui si chiude la procedura e viene pertanto meno la qualificazione dell’intervento deve ritenersi che un tale interesse non sia idoneo a essere tutelato mediante la procedura di accesso agli atti. È vero che l’accesso difensivo non presuppone né richiede necessariamente di sfociare in un contenzioso, ma è altrettanto vero che la mera conoscenza in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa – interesse in concreto fatto valere dalla ricorrente – non costituisce un fatto idoneo a consentire l’accesso.

Deve d’altro canto rilevarsi che nel caso di specie, risulta noto l’esito della procedura ispettiva, mentre si richiede di accertare nel dettaglio la documentazione e il procedimento seguito a tale fine da parte della controllante. Nel caso di specie, pertanto, non appare sussistente un interesse concreto e attuale a conoscere l’esito della procedura in quanto inidonea a incidere sul procedimento concluso con l’aggiudicazione del contratto, mentre i risultati della verifica ispettiva di carattere straordinario sono stati resi noti in favore della ricorrente e non risultano impugnati dalla stessa ricorrente (“In particolare dalle evidenze raccolte è emerso che il certificato in questione aveva la naturale scadenza al 23.02.2020. L’audit di rinnovo è stato effettuato dall’Organismo il 05.02.2020, la delibera di rinnovo è avvenuta l’11.02.2020 ed il caricamento del dato aggiornato sulla banca dati ACCREDIA il 19.02.2020, con relativa nuova scadenza al 23.02.2023 e quindi in linea con la storicità triennale della certificazione”). Poste tali premesse, la ricorrente potrà ovviamente attivarsi e accedere agli atti rilevanti relativi alla procedura di controllo della posizione della odierna controinteressata nel momento in cui dovesse concretizzarsi il proprio interesse in relazione a differente procedura.


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