ACCESSO AGLI ATTI: LA FINALITA' E' QUELLA DI CONTEMPERARE CONTRAPPOSTI INTERESSI
Osserva questo collegio che l’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023 prevede una disciplina processuale speciale in materia di accesso agli atti nella prospettiva di contemperare contrapposti interessi:
- alla trasparenza della procedura;
- alla riservatezza dei dati dei partecipanti in presenza di specifici contro-interessi all’esibizione;
- al diritto di difesa di chi chiede l’esibizione degli atti che, in talune situazioni, può prevalere sul controlimite della riservatezza;
- alla celerità della procedura, quale componente del più ampio principio del risultato di cui all’art. del nuovo Codice.
L’articolo 36 del d.lgs. 36/2023 prevede che: “1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).”
Al fine di contemperare i molteplici interessi sopra evidenziati, il comma 4 del citato art. 36 ha stabilito che “Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del C.p.a. … con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione…”. Tale disciplina processuale, per quanto riguarda i termini di notifica e deposito del ricorso, ha carattere speciale rispetto a quella dell’art. 116 del C.p.a. in quanto funzionale a tutelare l’interesse alla celerità del procedimento.
Si tratta, tuttavia, di una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella prevista dall’art. 116 c.p.a, e, pertanto, può applicarsi nel caso in cui tutti gli elementi della fattispecie costitutivi della stessa siano venuti ad esistenza. Inoltre, stante la sua specialità, è di stretta interpretazione e non può essere applicata estensivamente in via analogica.
Il primo comma, invero, specifica che la documentazione relativa all’aggiudicazione è resa disponibile “…a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi” e che tale messa a disposizione avviene “contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione…”.
Nel caso di specie il ricorrente è stato escluso dalla gara e nella comunicazione digitale di aggiudicazione tale messa a disposizione non è avvenuta, nemmeno in forma oscurata. L’Amministrazione, infatti, ha dato riscontro alla istanza di accesso atti della società ricorrente con nota del 28.08.2024, oscurando gran parte dell’offerta tecnica, secondo le indicazioni della controinteressata. Quindi, non solo il ricorrente non riveste la qualità di “concorrente o offerente non definitivamente escluso” ma la valutazione dell’Amministrazione sulla istanza di accesso agli atti del medesimo è avvenuta non contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ma in un momento successivo.
Mancano, pertanto, i presupposti ai fini dell’applicabilità della disciplina speciale dei termini acceleratori di cui al co. 4, dell’art. 36, d.lgs. 36/2023, con conseguente riespansione della disciplina e dei termini ordinari in materia, di cui all’art. 116 c.p.a.
Nel caso di specie il dies a quo per il decorso del termine di impugnazione della valutazione dell’amministrazione deve essere individuato nella data del 28.08.2024, giorno in cui l’Amministrazione medesima ha riscontrato la richiesta della società ricorrente di ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Da tale data, come evidenziato, decorrono gli ordinai termini di impugnazione di 30 giorni – non quelli acceleratori di cui all’art. 36, co. 4, d.lgs. 36/2024, di cui non ricorrono i presupposti - e, pertanto, il ricorso, notificato il 30.09.2024 e depositato il 14.10.2024 è tempestivo.
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