Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI - IMPRESA NON INVITATA ALLA PROCEDURA - LEGITTIMO CONCRETO (53)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Nel caso dell’impresa non partecipante alla gara con riferimento alla quale è presentata l’istanza di accesso, l’accesso potrebbe essere funzionale ad un’impugnazione da proporre nei confronti degli atti della procedura, a difesa della propria posizione di operatore del settore interessato, in via generale, all’acquisizione di nuove commesse pubbliche (Consiglio di Stato, sez. III, 16.5.2012, n. 2812), analogamente a quanto accade nel caso di impugnazione della “lex specialis” di gara da parte di un’impresa appartenente al settore coinvolto dalla procedura che in base alle prescrizioni del bando (ritenute illegittime) verrebbe esclusa; che in capo all’impresa non invitata dall’Amministrazione alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio afferente il settore nel quale la medesima opera è quindi individuabile un interesse, a carattere personale e concreto, alla conoscenza degli atti amministrativi che possano aver determinato, in ragione del mancato invito a pubbliche procedure di selezione, o comunque a procedure negoziate, un pregiudizio nei confronti della posizione giuridica soggettiva che l’interessata medesima vanta (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14.11.2016, n. 2936; TAR Lazio, sez. II, 29.12.2009, n. 13808, confermata da Cons. Stato, n. 2091/2010).


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