Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI – FASE ESECUTIVA – LEGITTIMA (53)

TAR LAZIO SENTENZA 2020

In giurisprudenza, a fronte di una posizione più restrittiva che sembra escludere in radice la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione di atti relativi alla fase esecutiva di un contratto di appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2014 n. 1349 e 18 ottobre 2011, n. 5571), se ne registra un’altra che, nel valutare caso per caso, ritiene sussistente quell’interesse ogni qualvolta l’interessato abbia partecipato alla gara di appalto di cui ha contestato l’esito e la richiesta di accesso sia strumentale a supportare eventuali motivi contenuti nel relativo ricorso ovvero a provare l’originaria inadeguatezza dell’offerta vincitrice della gara (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III^, n. 11777/2015; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115).

Parte della giurisprudenza si è spinta addirittura ad affermare che un’impresa, in forza della legittima aspettativa di stipula di futuri contratti di appalto, anche mediante la verifica di correttezza dell’operato dell’impresa concorrente esecutrice della fornitura, vanta altresì “un interesse concreto e diretto alla conoscenza di tutti quegli atti che possono aver determinato (tenuto conto del mancato invito alle gare di cui si lamenta la ricorrente) un suo pregiudizio economico, da cui ne discende il legittimo “interesse di parte ricorrente a conoscere le modalità di esecuzione di una commessa alla quale essa aspirava” (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. III, 14/11/2016 n. 2936).

Più in generale è stato affermato in giurisprudenza (T.A.R. Sicilia Palermo sez. I, 18-01-2011, n. 68T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 373), che “il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica, purché concernenti attività di pubblico interesse; i documenti attinenti alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico sono pertanto soggetti all’esercizio del diritto di accesso (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 08 febbraio 2007 n. 209)”. Ed invero l’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi trova piena esplicazione, non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega i protagonisti di una procedura di gara e che trova definizione nell’atto di aggiudicazione, ma anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui la natura delle posizioni soggettive che scaturiscono dal perfezionamento della fattispecie negoziale viene declinata secondo schemi privatistici nell’ambito del diverso binomio che contrappone diritti ad obblighi contrattuali, non potendo comunque essere negata, anche in siffatta evenienza, la strumentalità degli atti adottati dall’Amministrazione – indipendentemente dalla relativa forma utilizzata – alle indefettibili finalità di interesse pubblico che ontologicamente connotano le sue prerogative istituzionali. Peraltro, è noto che l’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 contiene una disciplina speciale relativa al diritto di accesso nell’ambito della materia regolamentata dal decreto stesso, e ne consente l’esercizio sia in tema di affidamento, sia (per quanto qui particolarmente interessa) in tema di esecuzione dei contratti pubblici, salve le eccezioni espressamente contemplate dal Legislatore (cfr. T.a.r. Campania, VI Sezione, n. 2184 del 19/04/2011)”.

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DECRETO: il presente provvedimento;
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
DIRITTO DI ACCESSO: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi