Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - ISTANZA CUMULATIVA POST AGGIUDICAZIONE - AMMESSA (53)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda d’accesso ravvisando un interesse della ricorrente (quale seconda classificata nella suddetta gara d’appalto) in funzione del potenziale scorrimento della graduatoria a fronte di un possibile inadempimento dell’aggiudicataria, e altresì - considerata la natura plurititolata dell’istanza d’accesso presentata - in relazione alle previsioni degli artt. 5 ss. d.lgs. 33 del 2013 relativi all’accesso civico, considerato il “canone ermeneutico di completamento/inclusione” ispirato alla logica della “integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze” (cfr. la sentenza, che richiama al riguardo i principi di cui al precedente n. 2496 del 2020 di questo Consiglio di Stato).

A fronte delle doglianze formulate dall’appellante, è sufficiente ravvisare la fondatezza della domanda d’accesso della P. sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato ex art. 5 ss. d.lgs. n. 33 del 2013, univocamente fatto valere dall’interessata.

L’Adunanza plenaria n. 10 del 2020 ha infatti chiarito al riguardo che l’istituto “debba trovare applicazione […] anche alla materia dei contratti pubblici” e, in specie, “all’esecuzione dei contratti pubblici”, in tal caso valendo come “diritto di ‘chiunque’, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza”, che “viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013)” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, spec. par. 22.1 e massime enunciate; per l’applicazione del principio, cfr. Cons. Stato, III, 25 gennaio 2021, n. 697).

Trattasi dunque di un diritto il cui esercizio non abbisogna di specifica motivazione, e che presenta carattere autonomo, essendo slegato dalla titolarità di altre situazioni giuridiche da tutelare.

Il suddetto accesso “è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici”, incontrando quale unica eccezione - oltre ai limiti cd. “assoluti” all’accesso di cui all’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 e suoi richiami (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, cit., spec. par. 24 ss.) - quella dei limiti cd. “relativi” correlati agli interessi-limite, pubblici e privati, previsti dall’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013, nella prospettiva del bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.



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