Giurisprudenza e Prassi

ACCESO AGLI ATTI - OFFERTE ANOMALE - SEGRETEZZA E KNOW-HOW AZIENDALE (110)

TAR LAZIO ORDINANZA 2024

Il Collegio è tenuto a pronunciarsi sulla domanda esperita ai sensi dell’art. 116 cod, proc. amm., e in particolare ai sensi del co. 2 (“In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio”);

- al riguardo va precisato che, a seguito dell’avvenuta ostensione di una parte della documentazione di gara inizialmente richiesta con l’istanza del 20 marzo 2024, il perimetro dell’istanza di accesso in corso di causa è quello “ridefinito” con l’atto di motivi aggiunti del 13 maggio 2024, con cui il ricorrente Consorzio ha insistito per l’esibizione i) dell’offerta tecnica dell’operatore economico aggiudicatario nonché ii) della documentazione a comprova circa il possesso dei requisiti di ordine generale;

...- è assodato che quello di cui all’art. 116, co. 2 cod. proc. amm. è un “accesso difensivo «qualificato» dalla circostanza che la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento”, con la precisazione che “Si tratta di una “strumentalità in senso ampio”, in quanto la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto volta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria. (cfr. Ad. Plen. 24 gennaio 2023, n. 4);

- ciò posto, ai presenti fini è sufficiente la considerazione che il ricorrente/istante è un operatore economico che ha preso parte ad una procedura di gara all’esito della quale si è collocato al secondo posto, denunciando con l’impugnativa specifici profili di anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario in violazione dell’art. 110 d. lgs. n. 36/2023, sicché sussiste un indubbio nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’odierno gravame, essendo l’offerta tecnica del medesimo aggiudicatario funzionale ad appurare se il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sia stato correttamente espletato dalla stazione appaltante;

- del resto, non può non concordarsi con quanto dedotto dal ricorrente laddove lo stesso lamenta una patente contraddittorietà nell’operato dell’amministrazione, essendo stati estesi i giustificativi e non anche l’offerta tecnica cui i medesimi afferiscono (invero, nelle spiegazioni rese dal Consorzio aggiudicatario si legge testualmente che “In riferimento alla Vs. richiesta di spiegazioni del 23/01/2024 si illustrano di seguito le voci e gli elementi che hanno determinato nel loro complesso il quantum economico presentato, in coerenza con quanto indicato nell’offerta tecnica”), laddove solo a mezzo della esibizione della documentazione tecnica “di base” è possibile valutare se quelle giustificazioni siano state correttamente apprezzate dalla stazione appaltante;

...- al riguardo va peraltro rilevato che la stazione appaltante ha operato il bilanciamento di interessi imposto dalla normativa in esame unicamente con riferimento ai giustificativi ex art. 110 d. lgs. n. 36/2023, che sono stati ostesi (ritenendo prevalenti le ragioni del ricorrente), e non anche con riferimento all’offerta tecnica, sulla quale nulla è stato esplicitato;

- dovendosi interpretare tale atteggiamento omissivo in termini di diniego (parziale), anche in ragione del fatto che, una volta pervenuta alla stazione appaltante l’opposizione presentata dal controinteressato, è inutilmente spirato il termine per pronunciarsi sulla richiesta di accesso, occorre verificare se la determinazione ministeriale di segno negativo sia in linea con la richiamata normativa;

...- ne consegue che non si ravvisano comprovate ragioni di segretezza che giustificano la mancata esibizione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con il risultato che la stessa deve essere ostesa;

- l’istanza di accesso in corso di causa va invece rigettata con riferimento all’ulteriore documentazione richiesta, ossia quella afferente ai requisiti di ordine generale - cfr. precedente romanino ii);

...- in conclusione, in parziale accoglimento dell’istanza ex art. 116, co. 2 cod. proc. amm. formulata in seno al ricorso introduttivo e reiterata con l’atto di motivi aggiunti, va accertato in capo al ricorrente il diritto ad accedere integralmente all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa D'Este di esibire la medesima entro il termine di 5 (cinque) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se antecedente;


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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
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