Giurisprudenza e Prassi

TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA: L'OPERATORE ECONOMICO NON PARTECIPANTE È TITOLARE DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO SULL'INTERA DOCUMENTAZIONE NEGOZIALE E SULL'OFFERTA

TAR VENETO SENTENZA 2026

In tema di contratti pubblici, l’istituto dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, trova piena applicazione anche agli atti delle procedure di affidamento diretto e alla fase di esecuzione, non ostandovi in senso assoluto la disciplina speciale di settore. Sebbene l’operatore economico non invitato alla trattativa sia privo di un interesse differenziato idoneo a fondare l’accesso documentale "classico" (ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990) ai segreti tecnici o commerciali della controinteressata, egli è comunque titolare del diritto di accesso civico, volto a favorire forme diffuse di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche.

Ne consegue che la Stazione Appaltante è tenuta a ostendere gli atti della trattativa diretta, l’offerta economica e lo scambio di corrispondenza intercorso sulla piattaforma MePA, ferma restando la doverosa mascheratura dei dati personali non pertinenti e dei segreti industriali. L’obbligo di riscontro non è escluso dalla previa pubblicazione dei documenti in altre banche dati (es. BDNCP), gravando in tal caso sull’Amministrazione l’onere di indicare espressamente all'istante il collegamento ipertestuale per la consultazione.

"Invero la trattativa diretta sul MePA con un unico operatore economico è una modalità di affidamento diretto (prevista dal Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 36/2023) che permette alla Pubblica Amministrazione di negoziare la fornitura di beni, servizi o lavori con un solo operatore.

E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in caso di affidamento diretto, non venendo in rilievo una procedura di gara, l’operatore che non ha partecipato alla procedura non può qualificarsi come concorrente e non ha un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza dell’offerta tecnica della controinteressata in forma non oscurata (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353).

Si è in particolare rilevato che: “un’eventuale ostensione al non concorrente delle informazioni comunicate dai partecipanti all’Amministrazione è idonea a incrinare la fiducia riposta dal concorrente nell’Amministrazione, in quanto esorbita dal rischio assunto da quest’ultimo quando ha reso partecipe la stazione appaltante dei dati afferenti alla propria attività, cioè quello che le informazioni imprenditoriali possano essere comunicate agli altri candidati, esposti al medesimo rischio” (Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2024, n. 3979).

In questo senso deve escludersi che parte ricorrente sia titolare, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a dati riservati o a segreti tecnici e commerciali del controinteressato.

Deve tuttavia riconoscersi il diritto di parte ricorrente all’esercizio del cd. accesso civico generalizzato ai documenti richiesti in ordine all’affidamento."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)