RESTRITTIVITÀ DELL'ACCESSO DIFENSIVO ALLE OFFERTE TECNICHE PER TERZI ESTRANEI (53.6)
In materia di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la disciplina speciale prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 risulta più restrittiva rispetto a quella generale ex art. 24 della l. n. 241/1990. Per il soggetto terzo estraneo alla gara, l'ostensione delle migliorie progettuali e delle offerte tecniche è consentita solo previa dimostrazione del rapporto di stretta indispensabilità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive, da valutarsi in concreto e in relazione a una specifica iniziativa giudiziaria, ferma restando la protezione del segreto industriale e commerciale dell'aggiudicatario.
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