LIMITI ALL'OSCURAMENTO DELL'OFFERTA TECNICA E PREVALENZA DEL DIRITTO DI DIFESA (36.2)
L'oscuramento dell'offerta tecnica per segreto commerciale è legittimo solo se basato su informazioni specificamente individuate e comprovate dall'offerente come asset dotati di segretezza oggettiva e valore economico. In presenza di un interesse difensivo, il principio di trasparenza delle gare pubbliche è prevalente, imponendo l'accesso ad elementi valutativi quali organigramma e modalità esecutive, con la sola eccezione di infrastrutture software proprietarie la cui divulgazione non risulti strettamente indispensabile per l'esercizio dell'azione giurisdizionale.
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