L'ESCLUSIONE DALLA GARA PRECLUDE L'ACCESSO AGLI ATTI DELLE ALTRE CONCORRENTI
La legittima esclusione dalla procedura di gara elide in capo alle imprese ricorrenti la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990, mancando il collegamento ad una posizione giuridica differenziata. Parimenti, l'istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013 deve essere respinta qualora presenti carattere meramente esplorativo e risulti recessiva rispetto alla necessità di tutelare il segreto industriale delle controinteressate e al divieto di aggravamento del procedimento di gara non ancora concluso.
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